cintura sicurezza contravvenzione

Il conducente ha l’obbligo di verificare che il trasportato indossi la cintura?

L’art. 172 del codice della strada sancisce l’obbligo per conducente e trasportati di utilizzare le cinture di sicurezza “in qualsiasi situazione di marcia”. Alcune volte accade, però, che i trasportati non indossino la cintura e che tale comportamento sia tollerato dal conducente, sicuro che, in caso di controlli, la sanzione sarà irrogata direttamente al responsabile della violazione.

Ebbene, a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della cintura, va precisato che, ove non vi siano casi di esenzione così come individuati dal c.d.s. (ad es. le persone che risultino, sulla base di certificazione, affette da patologie particolari, o le donne in stato di gravidanza certificata), il conducente di un veicolo è tenuto, in virtù delle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua riluttanza, anche a rifiutarne il trasporto o ad evitare di intraprendere la marcia.

Ciò è quanto emerge dalla sentenza n. 11429/2017 della Corte di Cassazione, Sez. Iv Penale. Secondo gli Ermellini è priva di qualsiasi pregio l’asserzione relativa alla pretesa impossibilità o difficoltà del conducente di constatare il mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasportato, in violazione di un ben preciso obbligo incombente sul conduttore del veicolo.

Sulla scorta di tale principio, la Cassazione ha rigettato il ricorso del conducente di un veicolo che, a seguito di un incidente nel quale perdeva la vita il trasportato, sosteneva in sua difesa che, a causa del buio, fosse impossibile verificare che il trasportato avesse indossato le cinture di sicurezza.

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